Il Regolamento CPR 305/2011/CE in vigore dal 1° Luglio 2013
ATTENZIONE: Ogni notizia che può erroneamente essere data sulla NON OBBLIGATORIETA' DI MARCARE I PRODOTTI IN ESEMPLARE UNICO in base all.art. 5 del CPR 305/2011/CE, E' FALSA.
Infatti viene data la possibilità. al costruttore di prodotti in esemplare unico, solo di non redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) del prodotto, documento indispensabile alla successiva marcatura CE del prodotto.
Facendo a meno di redigere la DoP, il produttore deve:
- Dichiarare formalmente al cliente che il suo prodotto non è marcato CE;
- Informare il cliente o il responsabile della sicurezza del cantiere che diventa responsabile di tutti i rischi derivanti dal prodotto senza marcatura CE;
- Informare il cliente che il prodotto costruito non può essere modificato (applicazione di una automazione) non essendo in possesso di marcatura CE, e quindi di istruzioni per le modifiche.
Il costruttore che non redige la DoP, non può assolutamente:
- Marcare CE il proprio cancello;
- Rilasciare alcun documento che attesti la marcatura;
- Applicare la targhetta CE sul cancello.
Il costruttore che non abbia rilasciato la Dop, deve comunque:
- Tenere aggiornato il Piano di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC);
- Redigere il Fascicolo Tecnico del cancello;
- Eseguire tutte le prove in base alla Norma UNI EN 13241-1, in quanto i cancelli sono regolati da tale norma.